Tra le prestazioni erogate l’ordinamento della Cassa Mutua Cancellieri l’art. 4, n.1 della Legge 11 maggio 1951, n. 384 prevede anche piccoli prestiti.
L’art.12 del Regolamento dispone quanto segue:
“In esecuzione dell’art. 4, n.1 della Legge 11 maggio 1951, n. 384, possono essere concessi ai soci della Cassa prestiti per somme il cui limite massimo non può eccedere le lire cinquantamila.
La restituzione del prestito ottenuta può essere eseguita da parte del socio anche a rate mensili, nella misura e nel termine stabiliti all’atto della concessione del Consiglio centrale. Nessun socio può ottenere un nuovo prestito se non ha prima estinto quello precedente.
Il socio che, diffidato dal Consiglio centrale, non fa onore all’obbligo della restituzione della somma ricevuta in prestito, può essere deferito al Ministro della Giustizia per eventuali provvedimenti disciplinari.
Le somme occorrenti per la concessione di prestiti vengono prelevate dal fondo di riserva fino alla concorrenza della metà di esso ed al momento del rimborso, effettuato da parte dei debitori, vengono versate al fondo di riserva stesso”.
Si fa presente che tali prestiti non vengono erogati da molto tempo a causa della particolare esiguità della somma prevista dal Regolamento; si auspica, tuttavia, che nell’ambito della prevista revisione normativa della Cassa Cancellieri verranno apportate opportune modiche all’articolo succitato al fine di ripristinare tali prestazioni.