ALLA FEDERAZIONE INTESA
VIA Romagna n. 26
00187 ROMA
Roma, 20 ottobre 2004
Con riferimento alla Vs. richiesta datata 12/10/2004, si trascrive il contenuto dell’art. 15 del Reg.to della Cassa Mutua Cancellieri : “ Ogni concessione di somma fatta a titolo di sovvenzione straordinaria da parte della Cassa è subordinata alla condizione che il richiedente abbia urgenza di aiuto in seguito a gravi sventure, malattie o altri eventi straordinari la cui verità sia attestata dagli atti e dalle informazioni degli organi della Cassa o dai certificati delle Autorità competenti. La misura della somma da concedere è proporzionata alla spesa sostenuta e dimostrata dal richiedente. Non si può far luogo a più di una concessione per ogni esercizio finanziario in favore della stessa persona o famiglia.” Si trasmette, inoltre, estratto della delibera del 20/5/2002 in cui si fissano in linea di massima i criteri da seguire per determinare l’importo delle sovvenzioni da erogare e nella quale viene stabilito di introdurre tra gli eventi straordinari che danno diritto ad un contributo la nascita di un figlio (il sussidio viene determinato in misura fissa : euro 500):
“… a) - cure dentarie : il sussidio è concesso, quanto alla prima richiesta, nella misura del 15% sul totale della spesa documentata. Le richieste successive saranno soddisfatte nella misura del 7,5%;
b) - spese funerarie : il contributo viene dato nella misura di 500 euro;
c) – maternità : il sussidio non può superare i 500 euro;
d) -cure mediche : a seguito della prima richiesta il contributo è concesso nella misura del 20%; per le richieste successive tale misura è ridotta al 10%. “
I criteri adottati rispondono a due esigenze fondamentali: la prima è diretta a favorire chi chiede il sussidio per la prima volta, non potendo le istanze rivestire il carattere della abitualità, verrebbe meno, infatti, la straordinarietà e l’urgenza; la seconda è quella di valutare la gravità dell’evento (una malattia invalidante, un intervento salvavita ha sicuramente una rilevanza maggiore in termini di urgenza rispetto ad esami clinici di controllo, terapie odontoiatriche, spese farmaceutiche non supportate dall’accertamento di una patologia), il che significa che, nell’ambito dei criteri stabiliti, una certa discrezionalità è lasciata al Consiglio nella valutazione della gravità della richiesta. La fissazione di limiti temporali alla richiesta di sussidi per nascita era insita nella delibera stessa, che sicuramente statuiva per il futuro non per situazioni pregresse. L’introduzione di questa nuova possibilità di sussidio a suo tempo era stata comunicata ai Consigli Distrettuali in ottemperanza ai criteri di trasparenza e legalità, ma gli stessi nel darne cognizione agli interessati hanno accettato ed espresso parere favorevole anche su istanze che si riferivano a situazioni maturate anteriormente alla delibera stessa.
In merito al prestito d’onore previsto dall’art. 12 D.P.R. 756/52 si comunica che lo stesso non viene concesso più dal 1984, perché ritenuto esiguo e non rispondente alla finalità di utilità in rapporto al mutato valore d’acquisto della moneta.
L’indicizzazione dell’importo non è prevista dal Regolamento.
Siamo consapevoli, tuttavia, che il Regolamento ormai non è più rispondente alle mutate esigenze della Cassa Mutua, e comunichiamo che a seguito di ripetute sollecitazioni al Ministero da parte di questo Consiglio Centrale, lo stesso è allo studio dell’ufficio legislativo che dovrà apportarvi le opportune modifiche, non potendo alle stesse provvedere direttamente il Consiglio.
Non appena le suddette modifiche saranno adottate, verranno comunicate ai Consigli Distrettuali nello spirito di chiarezza e trasparenza che ha sempre guidato il nostro operato.
Distinti saluti.
IL VICE PRESIDENTE
Dr.ssa Nunziata Maria Rosaria